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Altri contenuti - Accesso civico

Riferimenti normativi: Articolo 5 e 5 bis D.Lgs. 33/2015 come riformulato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97.

Aggiornamento: Tempestivo

Ultimo aggiornamento 8/1/2024

Che cos’è
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che Venis, quale società controllata dal Comune di Venezia, ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata, e gli altri atti e dati in possesso di Venis.

Sono previste due tipologie di accesso civico:

a) Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013)

b) Accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013)

Come esercitare il diritto

Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

L'istanza non deve essere motivata, può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata all'ufficio che detiene” i dati o le informazioni" o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria):

  • tramite posta elettronica all’indirizzo venis@venis.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.venis.it
  • tramite posta ordinaria a Venis SpA, San Marco 4934, 30124 Venezia
  • direttamente presso la Segreteria di Venis SpA

 

Il procedimento

Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della Trasparenza provvederà all’istruttoria della pratica, alla immediata trasmissione dei dati, documenti o informazioni non pubblicate all’operatore e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla sottosezione di amministrazione trasparente ove sono stati pubblicati; in caso di diniego esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni.

Nei casi di accesso civico universale il responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso ( cui eventualmente l’istanza verrà trasmessa dal responsabile della Trasparenza cui sia stata indirizzata), provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico, i quali possono formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al contro interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. In quanto in base al comma 9 dell’art.5, in tale ipotesi ( accoglimento nonostante l’opposizione) il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( comma 7), ovvero al difensore civico ( comma 8).

In base al comma 6 dell’art.5 “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato”; inoltre “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati conriferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”.

Ritardo o mancata risposta

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell’accesso civico

In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell’amministrazione che avverso la decisione sull’istanza di riesame, oltre che anche al Garante per la tutela della privacy.

 

Accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990

 

Responsabile della trasparenza

Adele Troisi

 

Titolare del potere sostitutivo

Paolo Bettio

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679.

Titolare del trattamento è Venis S.p.A. in persona del suo legale rappresentante. I dati raccolti, forniti volontariamente dagli interessati , saranno trattati per tutta la durata del procedimento e saranno cancellati successivamente.

Nell’assicurare che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati in modo lecito e conforme alle finalità per le quali sono stati acquisiti, Venis assicura che gli interessati possano esercitare i diritti loro attribuiti dal Reg. UE 2016/679. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: Venis, Palazzo Ziani San Marco 4934 –30124 Venezia- oppure mediante richiesta scritta all’indirizzo: venis@venis.it. Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo rpd@venis.it.