Si tratta di un procedimento diretto a riesaminare le istanze di accesso civico generalizzato in caso di:
a) istanze respinte in tutto o in parte;
b) istanze che non hanno ricevuto risposta entro trenta giorni dalla richiesta;
c) istanze accolte nonostante la proposizione di opposizione da parte dei controinteressati.
Nel caso di istanze di cui alle lettere a) e b), la richiesta di riesame deve essere presentata dallo stesso soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato. Nel caso di istanze di cui alla lettera c), la richiesta di riesame deve essere presentata dai soggetti controinteressati che hanno fornito le osservazioni non accolte in tutto o in parte.
Da chi può essere richiesto?
Il riesame può essere richiesto dal:
a) soggetto che ha presentato l'istanza di accesso civico generalizzato che sia stata respinta in tutto o in parte o che non ha ricevuto risposta entro trenta giorni dalla richiesta;
b) dal soggetto controinteressato nel caso in cui le osservazioni da questi presentate all'istanza di accesso civico generalizzato non siate accolte in tutto o in parte.
A chi e come deve essere presentata l'istanza di riesame?
L'istanza di riesame deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Si può utilizzare il seguente modello:
Quanto costa la presentazione dell'istanza di riesame?
L'istanza di riesame è gratuita e non è soggetta all'imposta di bollo.
Entro quanto tempo deve essere giudicata una richiesta di riesame?
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide sull'istanza di riesame entro venti giorni dalla ricezione, adottando un provvedimento motivato che viene comunicato al richiedente. Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, o se, per gli stessi motivi non sono state accolte le osservazioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve chiedere un parere al Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Durante detti dieci giorni, i termini (venti giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.
ultimo aggiornamento 8/1/2024