Riferimenti normativi: articoli 15 e 15 bis d.lgs.33/2013 (così come modificati dal D.Lgs. 97/2016).
Aggiornamento: tempestivo ex articolo 8, d.lgs. 33/2013
L’obbligo prevede la pubblicazione dei seguenti dati per ciascun incarico di collaborazione o consulenza conferito sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito:
• estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
• curriculum vitae
• dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali
• compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
• attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Vanno ricondotti agli incarichi quelli conferiti:
✓ ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali
✓ ai componenti del Collegio sindacale
✓ ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
• Per cinque anni, decorrenti dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. (art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
• i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. (Termini diversi previsti dall’art. 14, c. 2 e art 15, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013).